Sede Legale: Via Giuseppe Troiani 27, Roma
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aniridia.italiana@gmail.com

Statuto

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ANIRIDIA ITALIANA APS

STATUTO

 

Articolo 1 – COSTITUZIONE
1. È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “ANIRIDIA ITALIANA APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 – SEDE
1. L’Associazione ha sede legale in Roma, via Giuseppe Troiani n.27.
2. Con Delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
3. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni staccate anche in altre città italiane e/o estere mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – DURATA
1. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – OGGETTO E FINALITÀ
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
3. L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
– promozione di ogni forma d’attività legata all’assistenza psico—socio—sanitaria di pazienti aniridici e/o ipovedenti;
– promozione e partecipazione a progetti, conferenze, seminari, corsi di formazione specialistici e divulgativi con particolare attenzione alla formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori sociali;
– promozione di attività di ricerca psicologica e sociale anche per conto e/o in collaborazione con enti privati, enti pubblici, organismi internazionali etc. finalizzata al miglioramento della patologia;
– promozione dell’attività sportiva, l’incremento della pratica motoria, l’educazione del corpo e la promozione della salute;
– promozione di scambi culturali e di vacanze studio sia in Italia che all’estero, organizzazione e gestione in proprio e per conto terzi di soggiorni estivi e invernali per disabili visivi e/o loro familiari;
– contribuito, attraverso l’uso prioritario di studi, ricerche ed interventi nel sociale, all’assistenza ai minori ed ai loro familiari affetti dalla patologia di cui sopra.
– sostegno agli enti e ai servizi che svolgono attività sociale a tutela dei minori affetti dalla patologia di cui sopra;
– promozione di attività relative al miglioramento e/o potenziamento delle capacità genitoriali e del legame relazionale minori-anziani per i pazienti e/o loro familiari;
– supporto all’intervento di rete e il supporto sociosanitario territoriale tramite la collaborazione con esperti del settore;
– realizzazione di strutture multimediali (radiotelevisive, editoriali, World Wide Web, Info Mobility, Internet) per scopo informativo e per una maggiore accessibilità per chi è disabile visivo;
– costituzione e mantenimento di un “Registro dei soggetti affetti da Aniridia”;
– raccolta di informazioni mediche e tecnico-scientifiche inerenti alla condizione di soggetto affetto da Aniridia e le patologie ad essa correlate;
– promozione di studi e iniziative sull’ipovisione e diffusione, sotto la guida di esperti, di opportune linee guida di comportamento;
– promozione di attività rivolte a sensibilizzare la comunità scientifica sulla necessità di promuovere ed incrementare ricerche e studi sull’Aniridia;
– adozione di iniziative dirette alla sensibilizzazione delle Autorità, dell’opinione pubblica e degli organi di informazione sui problemi e le tematiche relative all’Aniridia;
– consulenza e progettazione di strumenti didattici finalizzati all’uso specifico di persone affette da Aniridia o ipovedenti;
4. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tale attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
5. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. L’associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
7. L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rispetterà le disposizioni di cui all’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017.

Articolo 5 – ASSOCIATI
1. All’associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell’associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori di alcuna natura anche con riferimento alle condizioni economiche, criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L’ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
1. La qualifica di socio si perde per:
a) Decesso.
b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
c) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi dodici mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 8 – ORGANI SOCIALI
1. Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) L’Organo di controllo (eventuale).
2. L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato passivo ed attivo. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Articolo 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. L’Assemblea è il massimo organo dell’Associazione.
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
5. In particolare, l’Assemblea ha il compito di:
a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
6. L’Assemblea ha inoltre il compito di:
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Articolo 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Articolo 11 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente fra i partecipanti.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’assemblea si costituisce validamente in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno metà più uno degli associati, in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Sono tuttavia valide le assemblee, non precedute da formale convocazione, se totalitarie.

Articolo 12 – DELIBERAZIONI
1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
2. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e redatto dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti e a trarne copia.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
6. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, l’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
8. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervengano almeno tre membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali redatti delle riunioni.

Articolo 14 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
f) indire adunanze, convegni etc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017;
k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’articolo 6 – Diritti e Doveri degli Associati;
l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Articolo 15 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 16 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) garantire la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili,
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.

Articolo 17 – ORGANO DI CONTROLLO
1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017. Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
2. L’Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione:
b) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017, la revisione legale di conti.

Articolo 18 – LIBRI SOCIALI
1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri: a) Libro degli associati;
b) Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Articolo 19 – RISORSE ECONOMICHE
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017, da: a) quote associative e contributi degli associati,
b) erogazioni liberali di associati e terzi;
c) donazioni e lasciti testamentari,
d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
e) entrate derivanti da partecipazione a progetti finanziati;
f) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
g) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
h) rendite patrimoniali;
i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
j) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017;
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Articolo 21 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017 allorquando istituito.

Articolo 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017 e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

approvato dall’Assemblea degli associati il 20 giugno 2020